Credito d’imposta per R&S, le nuove condizioni per sfruttare il Credito d’Imposta R&S nel quadro RU.
Tra le novità procedurali introdotte per l’uso nel 2018 del credito d’imposta per R&S:
• la relazione di certificazione anche alle società con bilancio revisionato;
• la redazione di una relazione tecnica.
La modifica normativa estende alle società con bilancio revisionato l’obbligo della certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, che attesti l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa. In precedenza, invece, tale certificazione era richiesta solo per le società non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.
Inoltre, il credito d’imposta è utilizzabile solo subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione. In tal modo, si finisce per posticipare in modo significativo l’utilizzo “finanziario” del credito, che diventa compensabile non più dal 1° gennaio dell’esercizio successivo a quello di sostenimento dei costi, ma solo ad avvenuta certificazione.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività di R&S svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione. Tale relazione, nel caso di attività di ricerca e sviluppo organizzate e svolte internamente all’impresa, deve essere predisposta a cura del responsabile aziendale delle attività di ricerca e sviluppo o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto, e deve essere controfirmata dal rappresentante legale dell’impresa.
Resta fermo l’obbligo di acquisire la relazione tecnica in caso di ricerca commissionata a terzi, così come restano fermi gli ulteriori obblighi formali e documentali già previsti nel 2015. Utili chiarimenti sul contenuto della relazione tecnica, inoltre, sono evidenziati dalla circolare 8/19 (paragrafo 3.1).
Secondo la sopra citata circolare, infatti, la relazione tecnica deve:
• contenere la descrizione del progetto o del sotto-progetto intrapreso;
• individuare le incertezze scientifiche o tecnologiche non superabili in base alle conoscenze e alla capacità che formano lo stato dell’arte del settore e per il cui superamento si sono resi necessari i lavori di ricerca e sviluppo;
• fornire gli elementi rilevanti per la valutazione della “novità” dei nuovi prodotti o processi;
• se si tratta di attività relative a prodotti e processi esistenti, individuare gli elementi utili per la valutazione del grado di significatività dei miglioramenti a essi apportati ai fini della distinzione rispetto alle modifiche di routine o di normale sviluppo prodotto e ai fini della distinzione dei lavori di ricerca e sviluppo dalle ordinarie attività dell’impresa, che sono escluse in via di massima dalle attività ammissibili, «a meno che per la loro realizzazione non si rendano necessarie attività di ricerca e sviluppo, nel qual caso, comunque, sarebbero pur sempre le sole attività ammissibili ai fini della disciplina agevolativa».
Nel modello Sc 2019 il credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo deve essere indicato nel quadro RU, con il codice credito B9. Non si segnalano novità rispetto al modello presentato lo scorso anno.
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