MORATORIA STRAORDINARIA REGIONALE 2020
Al fine di sostenere la liquidità delle imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica Covid-19 la Regione Lazio propone una “moratoria regionale straordinaria 2020” che presenta le seguenti caratteristiche:
- OGGETTO DELLA MORATORIA
La moratoria si applica ai finanziamenti o garanzie concessi in attuazione di:
- Fondo centrale di garanzia, recante provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e l’incremento dell’occupazione;
- Fondo di Rotazione per la Promozione e lo sviluppo della Cooperazione;
- POR FESR Lazio 2007-2013:
- Attività I.5.3. “Fondo per il finanziamento del capitale circolante e degli investimenti produttivi delle PMI”;
- Attività II.1 “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI”;
- linea di intervento “SMART ENERGY FUND”;
- Attività II.1 “Fondo di promozione dell’efficienza energetica e della produzione di energia rinnovabile” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI”;
- Attività I.5.1 “Potenziamento dei Confidi”;
- Fondo di garanzia per le imprese interessate dai Plus attivato con le risorse del POR FESR 2007/2013, Attività 1.5;
- Asse I.5.4 “Sezione speciale del Fondo Centrale di garanzia” (secondo la disciplina approvata dal Ministero per lo Sviluppo Economico per l’emergenza epidemiologica Covid-19);
- Attività I.5.3. “Fondo per prestiti partecipativi alle start up”;
- Attività I.5.1. “Fondo di patrimonializzazione PMI” del “Nuovo Fondo di Ingegneria finanziaria a favore delle PMI”;
- Fondo per il sostegno del credito alle imprese del Lazio;
- Fondo di Garanzia Accesso al Credito PMI Lazio;
- Fondo di Garanzia Regione Lazio;
- Fondo di Garanzia Regione Lazio a seguito delle modifiche della L.R. 9/2005;
- Provvedimenti per lo sviluppo dell’economia e incremento dell’occupazione” e “Provvidenze a favore dei consorzi e delle società consortili tra piccole e medie imprese nonché delle società consortili miste” – Fondo contributi interessi e in conto canoni;
- Fondo di Fondi FARE Lazio – POR FESR Lazio 2014-2020: Fondo Rotativo Piccolo Credito e Fondo di Riassicurazione;
- Interventi attivati nell’ambito del Fondo Regionale per il Microcredito e la Microfinanza: Sezione Speciale FSE Fondo Futuro 2007-2013; Sezione Speciale Liquidità Sisma; Sezione Speciale Gruppo Movimento 5 Stelle Lazio; Sezione Speciale FSE Fondo Futuro 2014-2020.
- SOGGETTI AMMISSIBILI
Possono presentare domanda di Moratoria Regionale le PMI in possesso dei seguenti requisiti:
- finanziate o garantite dalle misure agevolative regionali ammissibili;
- che alla data della presentazione della domanda (o alla data del Decreto Ministeriale 8 marzo 2020) risultino “in bonis” e non abbiamo posizioni debitorie classificate come sofferenze, inadempienze probabili, esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate;
- che non siano sottoposte ad alcuna delle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare e ss.mm.ii., non abbiamo emesso assegni ed effetti protestati negli ultimi 5 anni e nei confronti della quale non si rilevino eventi pregiudizievoli da conservatoria (ipoteche legali, ipoteche giudiziali, decreti ingiuntivi, pignoramenti immobiliari ecc.);
- nel caso di finanziamenti concessi in regime di esenzione, che non siano in difficoltà.
- FINANZIAMENTI AMMISSIBILI
Possono essere ammessi alla Moratoria Regionale 2020 i finanziamenti che rispettino le seguenti condizioni:
- finanziamenti in essere alla data pubblicazione dell’atto sul B.U.R.L (è stata richiesta la pubblicazione) ed a valere sulle misure agevolative regionali ammissibili;
- le rate di tali finanziamenti possono essere già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 90 giorni alla data di presentazione della domanda da parte della PMI;
- finanziamenti per i quali non sia stata già concessa la sospensione della rata di capitale o l’allungamento della scadenza nell’arco dei 24 mesi precedenti la data di presentazione della domanda, ad eccezione delle facilitazioni della specie concesse ex lege in via generale.
- SOSPENSIONE DELLE RATE
La sospensione delle rate può essere concessa per un periodo massimo di 12 mesi. Le operazioni di sospensione delle rate sono realizzate:
- qualora il finanziamento sia assistito da garanzie, l’estensione di queste ultime per il periodo di ammortamento aggiuntivo è condizione necessaria per la realizzazione dell’operazione;
- le operazioni di sospensione non comportano un aumento dei tassi di interesse praticati rispetto al contratto originario;
- le operazioni di sospensione vengono effettuate senza richiesta di garanzie aggiuntive;
- le operazioni di sospensione determinano la traslazione del piano di ammortamento per un periodo corrispondente alla durata della sospensione e gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.
- ALLUNGAMENTO DELLA SCADENZA
Il periodo massimo di allungamento dei mutui può essere concesso all’interessato fino al massimo del 100% della durata residua del piano di ammortamento e, comunque, fino ad un massimo di 5 anni.