Credito d’imposta R&S: le dichiarazioni del Ministero

La Commissione Finanze della Camera dei deputati e le precisazioni in relazione all’attuale credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013) evidenziano:

  1. Nessuna incertezza interpretativa per i contribuenti, in relazione all’attuale credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013), se la materia era già stata oggetto di chiarimenti in relazione alla precedente e simile disciplina introdotta per il triennio 2007-2009 dall’articolo 1, commi 280-284, legge 296/2006;
  2. Confermata l’opportunità di utilizzare lo strumento dell’interpello al ministero dello Sviluppo economico o all’agenzia delle Entrate per dirimere dubbi sulle attività ammissibili e/o sui costi.

Questi, infatti,sono i due elementi desumibili dalla risposta al question time presentato in Commissione finanze della Camera da Silvia Fregolent (Pd), che dopo avere chiesto se «si intenda procedere ad una organica e puntuale riorganizzazione della normativa, in particolare, al fine di evitare, a danno delle imprese, l’applicazione di sanzioni per erronea applicazione della disciplina», auspica la disapplicazione delle sanzioni, in relazione a recenti indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate, che avrebbero modificato in via interpretativa e, quindi, con effetto retroattivo, i criteri di individuazione degli investimenti in ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

La risposta del ministero dell’Economia è piuttosto articolata e approfondita, e dopo avere affermato che si esclude l’irrogazione delle sanzioni in presenza di «incertezza obiettiva di fronte a previsioni normative equivoche», in sostanza opera una distinzione.

Da un lato, considerato che l’attuale disciplina agevolativa non presenta sostanziali differenze rispetto alla precedente disciplina introdotta per il triennio 2007-2009 dall’articolo 1, commi 280-284, legge 296/2006, e dal relativo decreto di attuazione 28 marzo 2008, n. 76, il Mef afferma che non vi sarebbe oggi incertezza interpretativa su quelle materie già oggetto di chiarimenti, in relazione alla normativa precedente.

Il Mef, inoltre, sottolinea che è questo il caso della risoluzione 40/E del 2 aprile 2019, che ha escluso dalle attività ammissibili l’innovazione del processo e l’innovazione organizzativa, in continuità con le indicazioni in materia contenute nella circolare 46/E del 13 giugno 2008 della stessa agenzia delle Entrate.

Dall’altro lato, ove chiarimenti non fossero stati forniti nemmeno in relazione alla vecchia agevolazione, il Mef sottolinea che la stessa agenzia ha già riconosciuto (ad esempio nelle circolari 10/E del 16 maggio 2018 e 13/E del 27 aprile 2017) la possibilità, per l’impresa che a seguito dell’emanazione di nuovi chiarimenti interpretativi intenda rideterminare l’importo del credito d’imposta già fruito, di presentare dichiarazione integrativa a sfavore e di procedere al versamento del credito non spettante senza alcuna sanzione.

Il ministero dell’Economia ricorda infine che le imprese, per operare in situazioni di certezza agli effetti della disciplina agevolativa, e non incorrere, quindi, nelle sanzioni ordinariamente applicabili, possono acquisire autonomamente il parere tecnico del ministero dello Sviluppo economico, o di presentare all’agenzia delle Entrate un’istanza di interpello ordinario.

La Commissione Finanze della Camera dei deputati e le precisazioni in relazione all’attuale credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013):

  1. Nessuna incertezza interpretativa per i contribuenti, in relazione all’attuale credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo (articolo 3, Dl 145/2013), se la materia era già stata oggetto di chiarimenti in relazione alla precedente e simile disciplina introdotta per il triennio 2007-2009 dall’articolo 1, commi 280-284, legge 296/2006;
  2. Confermata l’opportunità di utilizzare lo strumento dell’interpello al ministero dello Sviluppo economico o all’agenzia delle Entrate per dirimere dubbi sulle attività ammissibili e/o sui costi.

Questi sono i due elementi desumibili dalla risposta al question time presentato in Commissione finanze della Camera da Silvia Fregolent (Pd), che dopo avere chiesto se «si intenda procedere ad una organica e puntuale riorganizzazione della normativa, in particolare, al fine di evitare, a danno delle imprese, l’applicazione di sanzioni per erronea applicazione della disciplina», auspica la disapplicazione delle sanzioni, in relazione a recenti indicazioni fornite dall’agenzia delle Entrate, che avrebbero modificato in via interpretativa e, quindi, con effetto retroattivo, i criteri di individuazione degli investimenti in ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

La risposta del ministero dell’Economia è piuttosto articolata e approfondita, e dopo avere affermato che si esclude l’irrogazione delle sanzioni in presenza di «incertezza obiettiva di fronte a previsioni normative equivoche», in sostanza opera una distinzione.

Da un lato, considerato che l’attuale disciplina agevolativa non presenta sostanziali differenze rispetto alla precedente disciplina introdotta per il triennio 2007-2009 dall’articolo 1, commi 280-284, legge 296/2006, e dal relativo decreto di attuazione 28 marzo 2008, n. 76, il Mef afferma che non vi sarebbe oggi incertezza interpretativa su quelle materie già oggetto di chiarimenti, in relazione alla normativa precedente.

Il Mef, inoltre, sottolinea che è questo il caso della risoluzione 40/E del 2 aprile 2019, che ha escluso dalle attività ammissibili l’innovazione del processo e l’innovazione organizzativa, in continuità con le indicazioni in materia contenute nella circolare 46/E del 13 giugno 2008 della stessa agenzia delle Entrate.

Dall’altro lato, ove chiarimenti non fossero stati forniti nemmeno in relazione alla vecchia agevolazione, il Mef sottolinea che la stessa agenzia ha già riconosciuto (ad esempio nelle circolari 10/E del 16 maggio 2018 e 13/E del 27 aprile 2017) la possibilità, per l’impresa che a seguito dell’emanazione di nuovi chiarimenti interpretativi intenda rideterminare l’importo del credito d’imposta già fruito, di presentare dichiarazione integrativa a sfavore e di procedere al versamento del credito non spettante senza alcuna sanzione.

Il ministero dell’Economia ricorda infine che le imprese, per operare in situazioni di certezza agli effetti della disciplina agevolativa, e non incorrere, quindi, nelle sanzioni ordinariamente applicabili, possono acquisire autonomamente il parere tecnico del ministero dello Sviluppo economico, o di presentare all’agenzia delle Entrate un’istanza di interpello ordinario.

Fonte articolo originario: Il Sole 24 Ore